LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI 
                          sezione civile 2ª 
 
    Composta dai magistrati: 
      Giovanna Osana, Presidente; 
      Maria Sechi, Consigliere; 
      Grazia M. Bagella, Consigliere rel.; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta  al  n.
173 del ruolo affari generali del contenzioso civile  dell'anno  2018
promossa da Prealpi S.p.a., in persona del suo legale  rappresentante
pro tempore, con  sede  in  Varese,  rappresentata  e  difesa  giusta
procura agli atti dagli avvocati Giuseppe Gibilisco e  Antonio  Tola,
appellante; 
    Contro  A.F.  Sardegna  S.r.l.,  in  persona   del   suo   legale
rappresentante, con sede in Oristano, rappresentata e  difesa  giusta
procura agli atti dall'avvocato Michelangelo Barbi, appellata. 
    La  Corte,  letti  gli  atti  del  procedimento;   rilevato   che
conclusivamente l'appellante, insistendo nel merito, per  il  rigetto
della domanda azionata da A.F. Sardegna in sede monitoria, oggetto di
opposizione, ha  reiterato  le  proprie  istanze  volte  a  sollevare
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  1-bis,  comma  2,
lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n.  103,  convertito  in
legge 4 agosto 2010, n. 127, nella  parte  in  cui  inserisce  l'art.
7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286  (Disposizioni
per il riassetto normativa in materia  di  liberalizzazione  regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), in  particolare,
per quanto qui rileva: per  violazione  dell'art.  77  secondo  comma
Costituzione, atteso che detta norma e' manifestamente  scollegata  e
disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge 103/2010 che l'ha
introdotta (Dismissione del  capitale  sociale  Tirrenia  Navigazione
S.p.a.), atteso che  l'ordinanza  di'  rimessione  del  Tribunale  di
Grosseto in data 3 giugno 2016 in analogo giudizio e' stata  respinta
dalla Corte costituzionale con  ordinanza  n.  37/2018  con  la  sola
motivazione  che  «l'insufficiente  descrizione   delle   fattispecie
concrete  oggetto  dei  giudizi  a  quibus  impedisce  il  necessario
controllo in punto di rilevanza e rende la  questione  manifestamente
inammissibile (da ultimo, sentenza n. 251 del 2017); 
    Premesso  sinteticamente   in   fatto   (dovendo   il   carattere
pregiudiziale della questione emergere con immediatezza  ed  evidenza
dalla descrizione della fattispecie svolta  dal  remittente,  secondo
l'insegnamento della Corte  costituzionale  sentenza  218  e  42  del
2017): 
        Prealpi S.p.a. propose  opposizione  avverso  il  decreto  n.
223/2012 emesso dal Tribunale di Oristano in data 12 luglio 2012  con
il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di AF  Sardegna
S.r.l. dell'importo di euro 25.954,18, oltre  interessi  di  mora  ex
decreto  legislativo  231/2002  a  titolo  di  corrispettivo  per   i
trasporti eseguiti per conto di Trasporti  Brianese  C.&  G.  S.r.l.,
mittente Prealpi S.p.a., agendo la ricorrente,  in  quella  sede,  in
qualita' di subvettore, con l'azione diretta ai  sensi  del  disposto
dell'art. 7-ter del decreto legislativo  21  novembre  2005  n.  286,
cosi' come aggiunto dalla lettera e), c. 2 art. 1-bis decreto-legge 6
luglio 2010 n. 103 nel testo integrato dalla  legge  di  conversione.
L'opponente  contesto'  la   fondatezza   della   pretesa   assumendo
l'inidoneita' della documentazione prodotta a provare le  prestazioni
in relazione alle quali era stato chiesto il pagamento, e  allegando,
altresi', di avere gia' versato in favore del vettore principale, per
intero, il corrispettivo pattuito per i trasporti indicati  nei  ddt.
Domando',  quindi,  l'autorizzazione  alla  chiamata  in   causa   di
Trasporti Brianese C. e G s.r.l., concessa  dal  giudice  istruttore.
Tuttavia, intervenuto nelle more il fallimento di detta societa', con
decreto del 6 aprile 2015 fu disposta la separazione delle cause, sul
rilievo  che  la  causa  di  garanzia  impropria  andava  considerata
scindibile e indipendente rispetto alla causa principale,  attenendo,
di conseguenza, l'improcedibilita' della domanda,  al  solo  giudizio
proposto contro la terza chiamata, secondo l'insegnamento delle  S.U.
n. 15142/2007, essendo negata  la  attrazione  al  foro  fallimentare
delle domande proposte  contro  gli  altri  debitori  e  garanti  «in
bonis». Disattese le istanze istruttorie  formulate  da  entrambe  le
parti, con sentenza n. 91/2018 il Tribunale  rigetto'  l'opposizione,
confermando, per  l'effetto,  il  decreto  ingiuntivo  e  condannando
Prealpi S.p.a. alla rifusione in favore della societa' opposta  delle
spese del giudizio. 
        Il Tribunale chiari' che:  alla  luce  del  tenore  letterale
dell'art. 7-ter del decreto legislativo 286/2005 il subvettore  aveva
azione diretta nei confronti del mittente; che  era  irrilevante  che
quest'ultimo fosse o meno a  conoscenza  della  subvezione;  che  era
irrilevante l'avvenuto pagamento in favore del vettore da  parte  del
mittente, posto che a questi, secondo la previsione  normativa  cit.,
era riconosciuto regresso nei  confronti  del  vettore,  diritto  che
presuppone, appunto, che il mittente abbia versato  il  corrispettivo
due volte; che tale previsione, a fronte della sollevata questione di
costituzionalita' dell'opponente, appariva ragionevole,  individuando
la legge, nel  subvettore,  il  soggetto  debole  della  filiera  del
trasporto e non sussistendo disparita' rispetto  alla  categoria  dei
lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore ai sensi  dell'art.  1676
codice civile,  trattandosi  di  soggetti  e  fattispecie  del  tutto
differenti. Nel merito ritenne  accertata  l'esistenza  del  credito,
avendo l'A.F. Sardegna prodotto il  contratto  relativo  ai  rapporti
intercorrenti con  Brianese  S.r.l.,  le  fatture  per  il  trasporto
effettuato dal subvettore per conto del  vettore  e  i  documenti  di
trasporto specificatamente riferiti alla merce di Prealpi  S.p.a.,  e
quindi anche il proprio adempimento, peraltro neppure  contestato  da
Prealpi, che aveva invece assunto l'avvenuto pagamento in  favore  di
Trasporti Brianese. 
        Avverso tale sentenza  ha  proposto  appello  Prealpi  S.p.a.
adducendo i seguenti motivi: 1. Mancherebbe la prova che i  pagamenti
gia' avvenuti in favore del subvettore da parte di Trasporti Brianese
non riguardino proprio i trasporti in favore di Prealpi, ma di  altri
mittenti, quindi la prova della imputazione dei  pagamenti  ricevuti.
La sentenza impugnata non  avrebbe  colto  che  l'onere  della  prova
riguarda anzitutto il rapporto fra il credito e la prestazione e come
tale spettava di fornirla alla AF Sardegna,  subvettore;  2.  Secondo
l'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 247 lettera a) legge n.
190/2014, che individua nuove categorie di soggetti  cui  il  decreto
legislativo n. 286/2005 e' applicabile, tra  l'altro,  in  base  alla
previsione  di  cui  al  n.  2  disp.  cit.,  «...e'  da  considerare
committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
terzi che stipula contratti scritti e  svolge  servizi  di  deposito,
movimentazione e lavorazione  della  merce,  connessi  o  preliminari
all'affidamento del trasporto...». Da cio'  deriverebbe  l'esclusione
dell'applicabilita' dell'art. 7-ter cit. alle  imprese  non  iscritte
all'albo degli autotrasportatori, essendo tale norma riferita in  via
esclusiva alla filiera  dei  trasportatori;  3.  alla  stregua  della
interpretazione offerta dal  Tribunale  la  norma  presenterebbe  tre
profili  di  illegittimita'  costituzionale:  per   contrarieta'   al
principio di uguaglianza e  giustizia  dei  cittadini  a  prescindere
dalla loro attivita' e lo posizione fissato dall'art. 3  della  Carta
Costituzionale; per  contrarieta'  al  principio  di  uguaglianza  in
ipotesi di fallimento  del  vettore/committente,  come  nel  caso  di
specie, sostanziantesi in  una  violazione  della  par  condicio  dei
creditori di cui all'art. 2741  codice  civile;  per  violazione  del
disposto dell'art. 77 comma 2 Cost. in sede di conversione.  Rispetto
a tali questioni, sollevate in  primo  grado,  il  Tribunale  non  si
sarebbe pronunziato, se non, molto  sinteticamente,  con  riferimento
alla prima. 
      L'appellata si e' costituita contestando i  singoli  motivi  di
gravame. 
      La causa e' stata trattenuta a decisione. 
    Osservato, quanto  alla  rilevanza  della  questione  secondo  la
previsione dell'art. 23 comma 2 legge n. 87 del 1953: 
        1. Il caso in esame e' astrattamente riconducibile all'ambito
di operativita'  della  norma  di  cui  all'art.  7-ter  del  decreto
legislativo n. 286/05 (Disposizioni in  materia  di  azione  diretta)
secondo cui: «- 1. Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
il quale ha svolto un servizio di  trasporto  su  incarico  di  altro
vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di
contratto stipulato con precedente  vettore  o  direttamente  con  il
mittente, inteso come mandante effettivo della  consegna,  ha  azione
diretta per il pagamento del corrispettivo  nei  confronti  di  tutti
coloro che hanno ordinato il trasporto, i  quali  sono  obbligati  in
solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e  della  quota  di
corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa  di  ciascuno
nei confronti della  propria  controparte  contrattuale.  E'  esclusa
qualsiasi  diversa  pattuizione,  che  non  sia  basata  su   accordi
volontari di settore». Su detta  previsione,  infatti,  si  fonda  la
pretesa monitoriamente azionata da A.F.  Sardegna  nei  confronti  di
Prealpi. Ne' puo' accedersi alla tesi dell'appellante, a giudizio  di
questa Corte arbitraria ed illogica, secondo cui la norma, da  questi
definita di interpretazione autentica, posta dall'art.  l  comma  247
lettera a dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190,  che  individua  nuove
categorie di soggetti cui  il  decreto  legislativo  n.  286/2005  si
rivolge, escluderebbe l'applicabilita' del disposto  dell'art.  7-ter
cit. alle imprese non iscritte all'albo degli  autotrasportatori,  in
quanto riferita in via esclusiva alla filiera dei trasportatori,  ivi
inclusa  la  categoria  dei  committenti,  in  base  alla   specifica
previsione del n. 2 (art. 1 lettera a cit.) secondo  cui:  «...e'  da
considerare committente anche l'impresa iscritta  all'albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto terzi che stipula contratti scritti e  svolge  servizi
di deposito, movimentazione e lavorazione  della  merce,  connessi  o
preliminari  all'affidamento  del  trasporto...».  In  proposito   e'
sufficiente  rilevare  come  il  chiaro  tenore  letterale  di   tale
previsione,  con  l'utilizzo   dell'espressione   «anche»   sortisca,
piuttosto, un  effetto  ampliativo  della  categoria,  dando  rilievo
all'attivita' in concreto svolta. 
        Tale essendo, dunque, la disciplina di riferimento, va subito
confermata  la  manifesta  infondatezza  della  prima  questione   di
legittimita', per le ragioni gia' espresse dal tribunale, e affermata
l'irrilevanza, nel presente giudizio, della seconda,  non  risultando
nella  specie  inficiata   la   par   condicio   creditorum   poiche'
(diversamente  dal  caso  richiamato  dall'appellante,  trattato   da
tribunale Torino, 28 settembre 2015) la stessa Prealpi ha assunto  di
avere gia' integralmente  pagato  il  proprio  debito  alla  societa'
fallita, potendo, semmai, essa committente decidere di insinuarsi  al
passivo al fine di  esercitare  il  suo  diritto  di  regresso  (cfr.
tribunale Novara, 23 marzo 2018, tribunale Milano, 4 febbraio 2014). 
        2. Tanto precisato si da' atto che A.F Sardegna ha fornito la
prova: a) della propria qualita' di impresa  esercente  attivita'  di
autotrasporto  di  cose  per  conto  terzi  iscritta  all'Albo  degli
autotrasportatori  di  merce  per  conto  terzi  della  Provincia  di
Oristano al numero di OR/9201660/z (cfr. ricorso monitorio,  All.  n.
1: visura societaria; All. n. 2: iscrizione Provincia di  Oristano  3
luglio  2009),  risultando  quindi  soddisfatto  il  requisito  posto
dall'art. 2 comma l lettera b del decreto legislativo  n.  286/2005);
b) dell'esistenza del contratto di subvezione stipulato con Trasporti
Brianese G. e C. S.r.l. il 16 febbraio 2011 (cfr. ricorso  monitorio,
All. n. 3);  c)  del  collegamento  negoziale  nei  rapporti  tra  il
mittente Prealpi S.p.a., il vettore principale Trasporti Brianese  G.
e C. S.r.l. e il subvettore AF Sardegna S.r.l. (risultante dai d.d.t.
Prealpi S.p.a., All. n.  15  ricorso  monitorio,  in  ogni  caso  non
contestato nel giudizio di primo grado) e, quindi, che  il  contratto
Trasporti Brianese-AF  Sardegna  e'  nel  concreto  un  contratto  di
autotrasporto per  conto  terzi;  d)  dell'esecuzione  materiale  dei
trasporti in favore di Prealpi da parte di AF Sardegna su incarico di
Trasporti Brianese (sempre risultante  dai  d.d.t.  sottoscritti  dal
destinatario, All. n. 15 fascicolo monitorio). Nel precisare che dopo
il mese di maggio 2011 erano rimaste insolute tutte le fatture emesse
nei confronti di Trasporti Brianese,  e  che  i  trasporti  di  merci
Prealpi le erano stati affidati solo da luglio 2011, sicche'  non  vi
era un problema di imputazione e relativa prova, A.F. 
        Sardegna ha chiarito di  avere  domandato  monitoriamente  il
pagamento delle sole prestazioni  effettuate  in  favore  di  Prealpi
successive a tale data e,  precisamente,  di  quelle  risultanti  dal
riepilogo All. n. 16 (fascicolo monitorio)  che  richiama  i  singoli
trasporti (gia' documentati) a far data dal  19  agosto  2011  (epoca
successiva al 12 agosto 2011,  momento  dal  quale  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 2 lettera e) decreto-legge  cit.,  cioe'
decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione 4 agosto 2010 n.  127  risalente  al  12  agosto  2010  -
secondo la previsione dell'art. 1-bis comma 3 decreto-legge 6  luglio
2010 n. 103 come convertito) fino al 9 dicembre 2011, con a fianco il
conteggio dei compensi maturati (secondo  la  tariffa  contenuta  nel
contratto di subvezione) per il complessivo importo di euro 25.954,18
Iva inclusa; ha infine documentato di  avere  presentato  istanza  di
ammissione al passivo del Fallimento  Trasporti  Brianese  presso  il
Tribunale di Busto  Arsizio  per  il  residuo  credito  maturato  per
trasporti in favore  di  altri  mittenti,  per  euro  160.398,17  Iva
inclusa, al netto degli importi azionati monitoriamente nei confronti
di Prealpi. 
        3. Alla luce di tali evidenze istruttorie,  la  decisione  in
punto di  costituzionalita'  con  riferimento  alla  questione  sopra
trascritta risulta dirimente quanto al complessivo  quadro  normativa
di riferimento, ma, altresi', sul piano della accoglibilita'  o  meno
della pretesa azionata. 
    Osservato,  quanto  alla   non   manifesta   infondatezza   della
questione: 
        Secondo  il  costante   insegnamento   della   giurisprudenza
costituzionale (fra le altre, cfr.  sentenza  nn.  22/2012;  34/2013;
32/2014; 94/2016), l'art. 77, secondo comma Cost. istituisce un nesso
di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal  Governo,
e  legge  di  conversione,  caratterizzata,   quest'ultima,   da   un
procedimento di approvazione peculiare rispetto a  quello  ordinario,
anche sotto il profilo della particolare  rapidita'  e  accelerazione
dei tempi. Il rispetto di tale nesso, di fondamentale importanza  per
mantenere entro la cornice costituzionale  i  rapporti  istituzionali
tra  Governo,  Parlamento  e  Presidente   della   Repubblica   nello
svolgimento  della  funzione  legislativa,  impone  alla   legge   di
conversione requisiti di omogeneita' e limiti  di  emendabilita'  del
decreto,  poiche',  in  caso  contrario,  si'  rischierebbe  di  dare
ingresso,  sfruttando  qualsiasi  emergenza  e  strumentalizzando  la
speciale procedura privilegiata prevista per la legge di conversione,
a riforme di settori dell'ordinamento, a detrimento  delle  ordinarie
dinamiche di confronto parlamentare. Il  potere  di  conversione  non
puo',  in  altri  termini,  considerarsi  una   mera   manifestazione
dell'ordinaria potesta' legislativa delle Camere, in quanto la  legge
di conversione ha  natura  «funzionalizzata  e  specializzata»  (cfr.
Corte costituzionale sentenza n. 22 del 2012 e ordinanza  n.  34  del
2013). Essa presuppone un decreto da  convertire,  al  cui  contenuto
precettivo deve attenersi, e per questo non e'  votata  articolo  per
articolo, ma in genere e' composta da un articolo unico, sul quale ha
luogo la votazione, salva la eventuale  proposizione  di  emendamenti
coerenti rispetto ad almeno uno dei contenuti gia'  disciplinati  dal
decreto-legge o alla ratio informante il provvedimento originario nel
suo complesso, nell'ambito di un procedimento ad hoc (art. 96-bis del
Regolamento della Camera; art. 78 del Regolamento  del  Senato),  che
deve necessariamente  concludersi  entro  sessanta  giorni,  pena  la
decadenza  ex  tunc  del   provvedimento   governativo.   Dalla   sua
connotazione di legge a competenza tipica derivano  dunque  i  limiti
alla emendabilita' del decreto-legge, non potendo, quindi,  la  legge
di conversione, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore. Nella misura
in cui le Camere non rispettano la funzione  tipica  della  legge  di
conversione, facendo uso della speciale procedura per  essa  prevista
al fine di perseguire scopi ulteriori rispetto alla  conversione  del
provvedimento del Governo, esse agiscono in una situazione di carenza
di  potere.  Quando  viene  spezzato   il   legame   essenziale   tra
decretazione d'urgenza e potere di conversione, non sussiste, dunque,
secondo  l'insegnamento  della  giurisprudenza  costituzionale,   una
illegittimita'  delle  disposizioni   introdotte   nella   legge   di
conversione per mancanza dei  presupposti  di  necessita'  e  urgenza
delle norme eterogenee, ma una illegittimita' per l'uso improprio, da
parte  del  Parlamento,  di  un  potere  che  la   Costituzione   gli
attribuisce, con speciali modalita' di procedura, allo  scopo  tipico
di convertire un decreto-legge (cfr. C. Cost., sentenza  n.  355  del
2010). E' quindi preclusa la possibilita' di inserire, nella legge di
conversione,  emendamenti  del  tutto  estranei  all'oggetto  e  alle
finalita'  del  testo  originario,  e  cio'  anche  in   ipotesi   di
provvedimenti governativi ab origine eterogenei: in tale ultimo  caso
il limite all'introduzione  di  ulteriori  disposizioni  in  sede  di
conversione sarebbe rappresentato, secondo l'insegnamento della Corte
costituzionale, dal rispetto della ratio del decreto-legge (C.  Cost,
ordinanza n. 34/2013). 
        Trattandosi di un vizio procedurale peculiare, per sua stessa
natura puo' essere evidenziato  solamente  attraverso  un  esame  del
contenuto sostanziale delle singole  disposizioni  aggiunte  in  sede
parlamentare,  posto  a  raffronto  con  l'originario  decreto-legge.
All'esito   di   tale   esame,   riservato   appunto,   alla    Corte
costituzionale,  le  eventuali  disposizioni   intruse   risulteranno
affette da vizio di formazione, per violazione dell'art. 77 Cost.,  ,
mentre saranno fatte salve  tutte  le  componenti  dell'atto  che  si
pongano in linea di'  continuita'  sostanziale,  per  materia  o  per
finalita', con l'originario decreto-legge. 
        L'applicazione di siffatti principi  al  caso  di  specie,  a
giudizio  di  questa  Corte   dovrebbe   portare   a   far   ritenere
insussistente il requisito dell'omogeneita' e del  nesso  finalistico
del censurato articolo rispetto alle norme originarie  contenute  nel
decreto-legge. 
        Infatti: la finalita' originaria del decreto-legge  6  luglio
2010, n. 103 quale si evince dal suo titolo iniziale e contenuto, era
quella di dettare Disposizioni urgenti per assicurare la  regolarita'
del  servizio  pubblico  di  trasporto  marittimo  in  ragione  della
dichiarata «...necessita' di completare la procedura  di  dismissione
dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.a. e, nel
contempo,  di  assicurare  l'esatto  adempimento  delle  obbligazioni
derivanti  dalle  convenzioni  di  pubblico  servizio  di   trasporto
marittimo fino  al  30  settembre  2010,  data  della  loro  scadenza
stabilita dalla legge;» e della «straordinaria necessita' ed  urgenza
di assicurare la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di  trasporto
marittimo e, nel contempo, la continuita' territoriale con le  isole,
con particolare riguardo al periodo di picco del  traffico  estivo;».
Il  decreto,  nel  suo   impianto   originario   dunque,   riguardava
esclusivamente il trasporto marittimo, prevedendo, in  due  articoli,
una serie di disposizioni da osservare  per  garantire  la  finalita'
esplicitamente perseguita. In sede di conversione del decreto cit. e'
stato invece, tra gli altri,  inserito,  dall'art.  1-bis,  titolato:
«Misure urgenti in materia di trasporto  stradale  e  aereo»,  l'art.
7-ter - (Disposizioni in materia di azione diretta) il quale  recita:
- 1. «Il vettore di cui all'art. 2, comma l, lettera b), il quale  ha
svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore,  a  sua
volta obbligato ad eseguire la  prestazione  in  forza  di  contratto
stipulato con precedente vettore  o  direttamente  con  il  mittente,
inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta  per
il pagamento del corrispettivo nei  confronti  di  tutti  coloro  che
hanno ordinato il trasporto, i quali sono  obbligati  in  solido  nei
limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo
pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno  nei  confronti
della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi  diversa
pattuizione, che non sia basata su  accordi  volontari  di  settore».
Nell'un caso dunque, si intendeva  assicurare,  durante  le  fasi  di
dismissione della soc. Nuova Tirrenia di Navigazione s.p.a., l'esatto
adempimento  delle  obbligazioni  derivanti  dalle   convenzioni   di
pubblico servizio di trasporto marittimo e con  esso  la  continuita'
del servizio  pubblico  di  cabotaggio  marittimo,  nell'altro  caso,
invece, si e' voluto intervenire nelle relazioni  privastistiche  del
trasporto di merci su strada per conto terzi  mediante  l'ampliamento
della categoria dei soggetti tenuti al  pagamento  delle  prestazioni
eseguite dal subvettore. 
        Pare emergere, dunque, dal dato testuale  e  dalla  finalita'
perseguita,  l'estraneita',  con  effetto  pervasivo  e   debordante,
dell'art. 7-ter cit. all'impianto normativa originario, venendo cosi'
ad  infrangersi  l'unicita'  dello  scopo,  la  sua  specificita'   e
circoscrizione al tema iniziale, con esclusione della possibilita' di
ravvisare una sostanziale omogeneita' finalistica tra la disposizione
di cui al decreto d'urgenza e la disciplina introdotta con  la  legge
di conversione, con riferimento  ad  una  comunanza  di  ratio  delle
disposizioni, nella fattispecie insuscettibile di essere colta al  di
la' di ogni ragionevole sforzo interpretativo. 
        A riprova  della  disomogeneita'  della  norma,  vanno  anche
citate le opinioni manifestate da  taluni  parlamentari  in  sede  di
dibattito sulla legge di  conversione  (cfr.  lavori  parlamentari  -
discussione in assemblea 30 luglio 2010)  laddove  venne  evidenziato
che: il decreto-legge, nato per affrontare il problema relativo  alla
privatizzazione della Tirrenia, aveva visto una modifica  sostanziale
dei contenuti  completamente  estranea  alla  materia  che  ne  aveva
determinato  l'emanazione,  evidenziante,  con  particolare  riguardo
all'introduzione  dell'art.  1-bis,  avvenuta   al   Senato,   «...la
difformita' di materia dall'oggetto  del  decreto-legge  previsto  in
fase  di  adozione,   che   raffigura,   ancor   di   piu',   l'ormai
consuetudinario  ed  inadeguato  utilizzo   dello   strumento   della
decretazione d'urgenza,  per  sanare,  a  sua  volta,  criticita'  su
svariate  tematiche  di   intervento   non   concesse   dal   dettato
costituzionale allo strumento del decreto-legge.». 
        Milita  in  tal  senso,  altresi',  l'esigenza,  sentita  dal
Parlamento, di modificare, in sede di conversione, il titolo iniziale
del decreto-legge ampliandolo con la aggiunta delle parole «...ed  il
sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti». 
        In definitiva, considerate  l'astratta  applicabilita'  della
citata nuova norma introdotta in sede di conversione al caso  per  il
quale pende giudizio d'appello davanti a questa Corte e  la  profonda
distonia di contenuto, finalita' e ratio di tale  norma  rispetto  al
decreto-legge di cui trattasi, si reputano sussistenti la rilevanza e
non  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata.